divieto di comunicazione istituzionale

Tutte le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale (legge 22 febbraio 2000, n. 28). Il divieto riguarda anche la comunicazione effettuata mediante l’utilizzo dei siti web e degli account istituzionali dei social media. Fanno eccezione al divieto le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. L’obiettivo è quello di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, anche nel rispetto del principio, dettato dall’articolo 97 della Costituzione, dell’imparzialità dell’azione dei pubblici uffici.
Si fa presente che gli amministratori uscenti, se candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 

 

 

 

 


normativa

  • LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28 - articolo 9 >
    disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione. Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 dicembre 2000, n. 6533 >
    la violazione delle norme in materia di propaganda elettorale, divieto di comunicazione istituzionale e parità di accesso ai mezzi di informazione determina sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili, ma non la nullità del procedimento elettorale

per approfondire

 
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