Disciplina della propaganda e delle spese di propaganda

L’articolo 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali) rinvia, in materia di propaganda elettorale, alle norme contenute nel Titolo VIII, Capo I (articoli da 71 a 76) e all’articolo 89, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, concernente le elezioni regionali.


È quindi rinvenibile nella legge regionale 28/2007 una compiuta disciplina delle forme tradizionali di propaganda elettorale (propaganda mediante affissioni, propaganda figurativa mobile, postazioni temporanee – c.d. gazebo elettorali-, ecc.).


Per la propaganda radiotelevisiva e su carta stampata trovano applicazione le disposizioni nazionali in materia di “par condicio” (in primis la legge 22 febbraio 2000, n. 28).

 

Per la propaganda tramite web, invece, si deve fare riferimento al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni più recentemente adottati.

 

Le disposizioni regionali e statali in materia di propaganda disciplinano divieti e facoltà finalizzati a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro.


A partire dal 45° giorno antecedente il voto sino alla chiusura della campagna elettorale la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge.

 

Sempre a decorrere dal 45° giorno antecedente il voto, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l’accesso in condizioni di parità.

 

Entro il 30° giorno antecedente il voto le Giunte comunali delimitano gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

 

Dal 30° giorno antecedente il voto la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Risultano vietate inoltre la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico e la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini.

 

Il 30° giorno antecedente il voto è anche il termine iniziale dal quale sono garantite alcune facoltà ai competitori in tema di propaganda elettorale. Le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contradditorio di liste e programmi e le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.


Dal 15° giorno antecedente quello della votazione inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati dei sondaggi.


Nel giorno precedente e in quello stabilito per la votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Sono vietati pertanto la nuova affissione di manifesti, la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini, i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha richiamato l’attenzione sul silenzio elettorale, precisando che deve essere applicato indipendentemente dal mezzo utilizzato per la diffusione della propaganda elettorale e quindi anche per quella effettuata tramite le piattaforme on line di ogni tipo.

 
In materia di spese di propaganda elettorale in tutti i Comuni della Regione trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 78 della legge regionale 19/2013. Tale previsione, oltre ad elencare quali spese si considerano spese di propaganda elettorale, prescrive che entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, i candidati alla carica di Sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche devono presentare un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio del Comune, dove viene data notizia anche dell’eventuale mancata presentazione del documento. La mancata presentazione del documento consuntivo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro.

Inoltre, i partiti e movimenti politici e le liste civiche che si presentano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono tenuti a presentare il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento anche alla Corte dei conti. A tal fine si ricorda che l’articolo 13 della legge 96/2012 pone un limite alle spese elettorali dei partiti, movimenti politici e liste civiche che non potranno superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali (il numero degli elettori andrà chiesto al Comune). La mancata presentazione del documento consuntivo alla Corte dei conti è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 a un massimo di 500.000 euro. Si ricorda, infine, che i candidati alla carica di Sindaco dovranno presentare il proprio rendiconto delle spese di campagna elettorale unicamente in Comune e non al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello e che non sussistono per loro limiti di spesa da rispettare. I candidati consiglieri non dovranno presentare alcun rendiconto.

 

Si consiglia di prendere visione, oltreché della documentazione presente in questa pagina, della pagina web “prime indicazioni operative per le liste” al seguente link:

 

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/elezioni2021/doc_amm_2021_i/index.html


e della pagina web “spese di propaganda, finanziamenti e obblighi di trasparenza; agevolazioni per i partiti politici e per i candidati” al seguente link:


http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/GuidaElezAmm/e/e6/
 


 

 



Normativa

  • Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni >
    Impegni assunti dalle società esercenti le piattaforme on line per garantire la parità di accesso dei soggetti politici alle piattaforme digitali durante la campagna elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia – 2019.

Guida alla propaganda elettorale

Circolari

 
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