Gli Enti locali della Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18.
Gli articoli 151, comma 1, 193, comma 2 e 227, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disciplinano rispettivamente le tempistiche per l'approvazione del bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibi di bilancio e del rendiconto della gestione.
Come previsto dall'articolo 39, comma 1, della succitata legge regionale 18/2015, "gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione". Per tale adempimento è disponibile il sistema web "certificati di bilancio".
In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, i commi 2 e 3 del succitato articolo 39 prevedono la trasmissione alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, da parte dell'ente locale ed entro i sette giorni successivi, di una relazione illustrativa sulle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento. La mancata trasmissione della predetta relazione, nei modi e termini previsti, può comportare l'avvio di una verifica regionale per accertare le motivazioni dell'inottemperanza.
L'articolo 40 della legge regionale 18/2015 disciplina gli interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili (bilancio, rendiconto e salvaguardia degli equilibri di bilancio) degli Enti locali della Regione.