Trasferimenti finanziari agli EE.LL.

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Bilanci degli Enti locali

L'articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 precisa che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. Le Unioni territoriali intercomunali adottano i documenti contabili fondamentali entro quarantacinque giorni dall'adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni facenti parte delle rispettive Unioni.

Come previsto dall'articolo 39, comma 1, della succitata legge regionale 18/2015, "gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione". Per tale adempimento è disponibile il sistema web "certificati di bilancio".

In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, i commi 2 e 3 del succitato articolo 39 prevedono la trasmissione alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, da parte dell'ente locale ed entro i sette giorni successivi, di una relazione illustrativa sulle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento. La mancata trasmissione della predetta relazione, nei modi e termini previsti, può comportare l'avvio di una verifica regionale per accertare le motivazioni dell'inottemperanza.

L'articolo 40 della legge regionale 18/2015 disciplina gli interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili (bilancio, rendiconto e salvaguardia degli equilibri di bilancio) dei Comuni, delle Province e delle Unioni territoriali intercomunali.

L'articolo 6, comma 28, della legge regionale 29 dicembre 2015 n. 33, precisa che ai Consorzi di cui all'articolo 24 della legge regionale 1/2006, nonchè alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.

In via transitoria, l'articolo 6, comma 7 della legge regionale 33/2015 prevede l'applicazione alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, e per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale, le disposizioni della legge regionale 18/2015 riferite agli enti locali.



 
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