Gli enti del Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dall’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione (art. 44, comma 1 della legge regionale 1/2006).Gli enti locali devono comunicare alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali l’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio comunale o provinciale, del bilancio annuale di previsione, entro cinque giorni dalla data di adozione della deliberazione.In caso di mancata approvazione del documento contabile entro il termine previsto, scattano le procedure di intervento sostitutivo della Regione; in particolare spetta all’Assessore regionale competente in materia di Autonomie locali, previa diffida, nominare un commissario ad acta per l’adozione del bilanci. La procedura è disciplinata dall’articolo 1, comma 11 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
A decorrere dall'anno 2012, la comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti contabili degli enti locali è effettuata con modalità informatica, attraverso il sistema web "certificati di bilancio", al quale si accede tramite l'area riservata, previa registrazione ed abilitazione.