Trasferimenti finanziari agli EE.LL.

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Trasferimenti agli Enti locali

La legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 disciplina il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente e per spese di investimento a favore degli enti locali.
Al fine di assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio pluriennale della Regione quantifica le risorse da garantire agli enti locali per ciascun anno di ogni triennio.

Le leggi finanziarie regionali che danno attuazione ai principi della legge regionale n. 18/2015 prevedono lo stanziamento, a regime, dei fondi di parte corrente e di investimento di seguito elencati:

a) Fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali;
b) Fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni;
c) Fondo per i Comuni risultanti da fusione;
d) Fondo per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali;
e) Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;
f)  Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali;
g) Fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

Fino all'attivazione a regime del fondo ordinario e di perequazione sopra indicato alla lettera a), la disciplina transitoria della legge regionale n. 18/2015 prevede:
- un Fondo ordinario transitorio comunale e un Fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali;
- un Fondo transitorio per l'incentivazione, nel 2016 e nel 2017, dell'attivazione delle funzioni comunali da parte dell'Unione territoriale intercomunale.
Fino al superamento delle Province, le politiche regionali stanziano risorse nel Fondo ordinario transitorio provinciale, in relazione alle funzioni che restano in capo a detti enti.



 
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