Trasferimenti finanziari agli EE.LL.

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Norme di coordinamento della finanza locale

 

La legge regionale 18/2015 al Capo I, del Titolo III, contiene tutte le disposizioni regionali in materia di coordinamento della finanza locale riguardanti gli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema degli enti locali della Regione.
L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2015 prevede che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione e con lo Stato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di collaborazione e coordinamento previsti dalla legislazione statale, dai protocolli d'intesa fra Stato e Regione e nel rispetto degli obblighi europei.
Rispetto all'impianto iniziale che rimandava al patto di stabilità, la legge regionale 18/2015, ha subito una prima modifica ad opera della legge regionale 33/2015 che ha rivisto gli obblighi di finanza pubblica in relazione all'entrata in vigore del pareggio di bilancio (dall'esercizio 2016).
 
L'articolo 18 della legge regionale 18/2015 ha previsto quindi che gli enti locali fossero tenuti a:
a) conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei protocolli d'intesa Stato-Regione;
b) ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;
c) assicurare un contenimento della spesa di personale rispetto alla media di uno specifico triennio.
Il principio del pareggio di bilancio è stato introdotto in Costituzione dalla legge costituzionale 1/2012 per rispondere non solo ad esigenze di carattere finanziario, ma per porsi anche l'obiettivo di inserire l'Italia nel percorso di una più piena integrazione europea, aderendo ai principi di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito pubblico.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono state, quindi, vincolate ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento europeo, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La declinazione dell'obiettivo del pareggio di bilancio spettava quindi esclusivamente allo Stato nell'esercizio della sua potestà primaria.
Con la legge 243/2012 è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio, con la previsione di una completa attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, poi prorogata al 1° gennaio 2017.
 
La legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 ha innovato la disciplina del pareggio di bilancio, prevedendo un nuovo vincolo consistente nel conseguimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale revisione ha consentito agli enti locali di utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio che coincide con gli equilibri ordinari secondo la disciplina armonizzata (di cui al decreto legislativo 118/2011) e le disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000). A tale nuovo vincolo sono assoggettati anche gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia.
 
Una seconda importante revisione operata sulla legge 18/2015 è intervenuta dapprima con la legge regionale 19/2019 e successivamente con la legge regionale 20/2020 che ha ridisciplinato gli altri obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali della Regione.Tale modifica ha concluso un percorso iniziato con l’Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione nel febbraio 2019. A tale accordo è seguita l’approvazione del decreto legislativo n. 154/2019 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza locale”.
Anche a seguito del citato Accordo Stato – Regione ed alle norme di attuazione, è stata innanzitutto precisata (con la lr 19/2019) la perimetrazione del Sistema integrato (Regione Friuli Venezia Giulia, Enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni), nonché specificato il ruolo della Regione che si traduce, in termini generali, nell’obbligo di definire il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.
 
Queste prime modifiche hanno previsto, quindi, che gli enti locali concorrano in termini finanziari agli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Accordo e posti a carico del Sistema integrato. Tale concorso assorbe qualsiasi obbligo di contenimento della spesa previsto dalla legislazione nazionale. La Regione, tuttavia, interviene anche per porre ulteriori obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali del proprio territorio, quali parte del Sistema integrato, con l’obiettivo di razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse pubbliche e favorire la sana gestione economico finanziaria degli enti.
Con tali nuove previsioni normative è stata effettuata anche un’operazione di semplificazione nei confronti degli enti locali chiamati a rispettare vincoli chiari e duraturi nel tempo, al posto della stratificazione normativa di vincoli precedentemente esistenti ed a volte non del tutto coordinati.
 
Rimane, quindi, confermato un obiettivo di valenza “costituzionale” che è dato dall’equilibrio di bilancio, al quale si affiancano due obblighi previsti a livello regionale che si riferiscono a quelle voci di spesa che rappresentano una componente fondamentale per il raggiungimento e mantenimento degli equilibri gestionali, in quanto costituiscono la componente più rilevante nel determinare la rigidità dei bilanci: la spesa di personale e i costi per ammortamento di mutui e prestiti.
 
Tali obblighi sono stati declinati in termini di sostenibilità e quindi la relativa spesa riguardante sia gli oneri di ammortamento del debito che il personale viene rapportata alle entrate correnti.
 
Per definire la sostenibilità del debito e della spesa di personale sono stati individuati degli indicatori e, con deliberazione di Giunta regionale, sono definiti, per ogni indicatore, dei valori soglia differenziati per classe demografica.

 



 
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