Legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4.
L'articolo 3, commi 3 lettera f), 6 lettera e) e 24, prevede l'attribuzione di uno stanziamento di 5.000 milioni di lire (euro 2.582.284) a favore dei Comuni, per il finanziamento di progetti relativi all'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale.
Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2001, n. 1471.
Definisce criteri e modalità per il riparto dello stanziamento succitato per la realizzazione di progetti presentati dai Comuni e finanziati fino alla misura del cento per cento delle spese ammissibili per la copertura delle spese correlate alle seguenti misure:
a) formazione del personale volontario;
b) acquisto degli strumenti di riconoscimento dei volontari;
c) acquisto degli strumenti di rilevazione, di comunicazione e dei mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle attività programmate, da assegnare in comodato al personale volontario;
d) concorso da parte dei Comuni nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi.