08 maggio 2012
Con decreto del Direttore del Servizio polizia locale e sicurezza 11 aprile 2012, n. 52 (pubblicato il 26 aprile c.a. sul BUR n. 17), si approva l'Avviso per l'aggiornamento e l'integrazione della lista di accreditamento per il conferimento di incarichi di docenza per la...
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02 maggio 2012
Si segnala che è stato inviato agli enti beneficiari dei contributi regionali concessi con il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2010, approvato con DGR 1442/2010, e con la successiva integrazione al Programma, approvata con DGR 1937/2010, il monitoraggio sullo...
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03 febbraio 2012
 E' in fase di elaborazione il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2012, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2009, con il quale verranno definiti gli ambiti di intervento i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l'erogazione...
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Politiche di sicurezza

Il capo primo della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (consulta) >, considera le politiche regionali in materia di sicurezza ed il loro finanziamento.

Per la programmazione delle politiche di sicurezza l’articolo 3 della legge n. 9/2009 ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, quale organo di supporto della Giunta regionale in materia di politiche di sicurezza con compiti di analisi sulla realizzazione delle relative politiche e sui fenomeni di criminalità. Tale organismo è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza, che lo presiede. E’ composto da dirigenti regionali, esperti, rappresentanti degli enti locali, della polizia locale nonché delle associazioni economiche di categoria e delle associazioni di volontariato e solidarietà. L’Osservatorio è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

Per quanto riguarda il finanziamento delle politiche di sicurezza, va rilevato che la Regione ha provveduto, nel corso degli ultimi anni, con vari provvedimenti legislativi a finanziare specifici interventi nell'ambito della sicurezza urbana e territoriale (vedi relativi link a margine). Ma solo con l'entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 viene dato carattere permanente a tali iniziative, prevedendo i seguenti ambiti d’intervento (articoli 4 e 7):
-  progetti di rilievo regionale ed accordi con organi dello Stato (articolo 4, comma 1, lettere b e c);

-  progetti locali di Comuni, Province e altri soggetti pubblici (articolo 4, comma 1, lettera d) e per patti locali (articolo 4, comma 1, lettera e);

-  installazione di sistemi di sicurezza negli edifici degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato (articolo 4, comma 1, lettera e-bis - aggiunta dall’articolo 12, comma 37 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12);

-  finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche, per installazione degli impianti di sicurezza e rimborso di danni causati da atti criminosi (articolo 7, modificato dall’articolo 12, comma 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12).

Annualmente la Giunta regionale approva con delibera il Programma di finanziamento in materia di sicurezza per gli interventi previsti dall’articolo 4, mentre per i finanziamenti di cui all’articolo 7 dovrà essere emanato apposito regolamento per disciplinare modalità e criteri di erogazione. In attesa dell'approvazione del Programma di finanziamento di cui all'articolo 4, relativo all'anno 2011, si portano in evidenza - a margine - i programmi già deliberati per gli anni precedenti.