2005


Legge regionale 18 luglio 2005, n. 15.
L'articolo 2, comma 15, prevede l'attribuzione di finanziamenti al fine di garantire la sicurezza  ai comuni nei cui territori si verifichi una forte corrente immigratoria, originata da forti concentrazioni industriali e/o di imprese agricole e da una elevata presenza di lavoratori temporanei.


Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2005, n. 2787.
Definisce criteri e modalità per il riparto dei finanziamenti, ammontanti ad euro 150.000 ed attribuibili ai Comuni:
a) nei cui territori sia localizzato un consorzio o un distretto industriale e/o nei cui territori siano state attive alla data del 31 dicembre 2004 almeno 300 imprese agricole;
b) che siano interessati da una forte corrente immigratoria originata da forti concentrazioni industriali e/o di imprese agricole, quantificata con riferimento alla percentuale di lavoratori provenienti da altre regioni o altri Stati, assunti nei Comuni di cui alla lettera a), nell’anno 2004;
c) che registrino una elevata presenza di lavoratori temporanei, quantificata con riferimento alla percentuale di lavoratori  di cui alla lettera b), assunti a tempo determinato nei comuni di cui alla lettera a), nell’anno 2004, rispetto al numero di lavoratori provenienti da altre regioni o Stati, assunti nei medesimi comuni nello stesso periodo.




 
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