Volontari per la sicurezza

L’articolo 10, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (consulta >) "Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della Polizia locale" istituisce e disciplina i volontari per la sicurezza. L'impiego dei volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del Comandante della di Polizia locale, è volto a fornire assistenza alla cittadinanza con specifico riferimento all’informazione, all’educazione e al supporto per la sicurezza stradale.

 

Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, ha individuato con apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n.95, pubblicato sul B.U.R. 11 aprile 2018, n.15 (entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione):
- i requisiti personali dei volontari;
- la formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
- l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco regionale previsto ex lege;
- i compiti ad essi demandati;
- le modalità esecutive del servizio svolto;
- le dotazioni e l’abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
- la copertura assicurativa da garantire per l’esercizio delle attività.

I volontari devono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada). Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono produrre un certificato medico di idoneità fisica e psichica attestante i requisiti necessari al conseguimento della patente.

 

Con Decreto del Presidente della Regione 5 luglio 2010, n. 157 pubblicato sul BUR 21 luglio 2010, n. 29, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Area di intervento prevenzione e promozione della salute - ha emanato le nuove linee guida per la predisposizione uniforme e semplificata sul territorio regionale dei certificati medici da parte degli Uffici Sanitari delle Aziende per i Servizi Sanitari regionali ovvero dei Medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le linee guida sono state successivamente integrate ed è stato predisposto un modello di certificato medico (consulta >).

 

Il volontario presenta la domanda finalizzata all’accesso al volontariato nel Comune presso il quale intende svolgere l’attività. In seguito alla verifica della presenza dei requisiti prescritti dal regolamento, e al superamento della prova finale prevista al termine della formazione, il Comandante della polizia locale trasmette al Servizio regionale competente in materia di polizia locale l’elenco dei nominativi da iscrivere nell’Elenco.
 

Il programma formativo è unico, e prevede un minimo di sei ore, articolate nelle aree “giuridica”, “tecnica” e “sociale”.

L’abbigliamento di base che dovrà essere fornito a ciascun volontario al momento dell’impiego è costituito da gilet e berretto di cui all’articolo 10 e all’allegato C, del regolamento. Le suddette dotazioni dovranno riportare la scritta “volontario per la sicurezza”. Sul berretto la scritta dovrà risultare in contrasto.



 
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