Con legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (consulta >), recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", il legislatore regionale, consapevole che i servizi di polizia locale rivestono un ruolo importante nello sviluppo delle politiche di sicurezza urbana, considerato soprattutto il radicamento territoriale che caratterizza il loro operato, ha riformato in maniera significativa la previgente disciplina di settore, abrogando la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, "Norme in materia di polizia locale"..
All’insegna del rinnovamento per una maggior adeguatezza della polizia locale alle esigenze dei cittadini, la legge regionale 9/2009 contiene norme il cui prevalente intento è quello di valorizzare, uniformare e sostenere la sua attività. Si segnalano le nuove disposizioni sull’accesso ai ruoli (articolo 19), sull’istituzione del Comitato tecnico regionale (articolo 22) e della Scuola (articolo 20), sull’attività formativa (articolo 20) e sullo stato giuridico del personale (articoli 15, 16 e 17), sull’organizzazione (articoli da 10 a 14) e sull’ammodernamento delle dotazioni strumentali (articolo 4).
FAQ pubblicate il 13/02/2019 (consulta>)
FAQ pubblicate il 15/07/2016 (consulta>)