La Regione Friuli Venezia Giulia, in forza della competenza legislativa attribuita dall'articolo 5, comma 1, punto 13) dello Statuto speciale di autonomia e nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65, ha approvato la legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 "Norme in materia di polizia locale", recante la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione dei Corpi e dei Servizi di polizia municipale.
In attuazione dell'articolo 7 della suindicata legge regionale 62/1988, con successiva legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, sono state determinate le caratteristiche e sono stati stabiliti i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso delle uniformi, dei relativi distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi della polizia municipale.
La recente legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 6 maggio 2009, n. 18, ha riformato l'ordinamento alla polizia locale.
La nuova legge prevede, tra l'altro, l'abrogazione delle leggi regionali 28 ottobre 1988, n. 62 e 10 dicembre 1991, n. 60 e subordina l'attuazione di alcuni istituti all'adozione di appositi regolamenti regionali.
L'articolo 26, comma 4 stabilisce infatti che fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 25 (caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione; caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale; caratteristiche e modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e stemma della Regione Friuli Venezia Giulia; gradi e caratteristiche dei relativi distintivi), continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).
L'articolo 26, comma 7 prevede, altresì, che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5 (definizione dei tempi, criteri, modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi per l'accesso ai ruoli e individuazione dei requisiti fisici, psico-attitudinali e dei titoli per l'ammissione e la partecipazione) trovano applicazione le norme contrattuali, nonché i regolamenti che disciplinano l'accesso all'impiego nei singoli enti.