Forme Associative

Ai sensi dell’art.14, comma 1, per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni istituiscono i Corpi di polizia locale, in forma singola o associata, secondo gli standard qualitativi fissati dal medesimo articolo e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa. 

In base all’art.14, comma 2, per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana, nonché che assicuri lo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rilevazione di incidenti stradali, con garanzia di reperibilità su almeno due turni di servizio.

 

Nei Comuni nei quali non è istituito il Corpo, le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale, la cui figura apicale è il responsabile del Servizio.

Nelle unità operative si computano le figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, considerando anche i rapporti di lavoro a tempo parziale per esigenze di carattere stagionale.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, la Regione promuove la gestione associata delle funzioni di polizia locale, attraverso le Comunità, le Comunità di montagna e le convenzioni di cui alla legge regionale 21/2019.

La gestione associata delle funzioni di polizia locale mediante convenzione è consentita esclusivamente tra Comuni contermini.

Nell'ambito del territorio della gestione associata è istituita una centrale operativa unica al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale.



 
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