Funzioni e principi organizzativi
I Comuni organizzano in forma singola o associata i Corpi di Polizia locale per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale, di cui sono titolari, elencate all’articolo 12 della legge regionale 08 aprile 2021 n.5 (consulta >).
La vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al Comandante del Corpo di Polizia locale spettano al Sindaco o all’Assessore delegato, ovvero all’organo individuato dall’atto costitutivo nel caso delle forme associate.
L’articolo 14 individua i principi organizzativi posti alla base dell’ordinamento di Polizia locale.Tale disposizione prevede che Comuni istituiscano i Corpi di Polizia locale a cui siano addetti almeno 12 operatori, ridotti a 8 qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana. Nei comuni in cui non è istituito il Corpo di polizia locale, lo svolgimento delle relative funzioni sono svolte dai Servizi di Polizia locale.
I pareri sulla materia dell'ordinamento della Polizia locale sono consultabili nella banca dati della consulenza delle autonomie locali (collegamento al sito):