Nei giorni scorsi l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha pubblicato sul proprio sito ulteriori FAQ relative agli adempimenti di cui all’art.1, c. 32, della Legge 190/2012, aggiornate da ultimo nella giornata di venerdì 24/1/2014 (si veda il riquadro a lato per gli ultimi aggiornamenti).
A6. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l’importo economico minimo, oltre il quale sussiste l’obbligo di trasmissione?
L’art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto dell’adempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. Va inoltre richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in questione “si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie”. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il “rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”.
Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.